Art. 9.
(Ufficio centrale per la segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
      2. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. L'Ufficio è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è

 

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attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 51.
      4. L'Ufficio è competente altresì al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti dei lavori e delle forniture di beni e servizi.